Sez. 1, Sentenza n. 6649 del 13/11/1986 (Rv. 448805 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - MANCATO CONSENSO DI COSTUI AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRONUNCIA DEL GIUDICE MINORILE CHE TENGA LUOGO DEL PREDETTO MANCATO CONSENSO - FINALITÀ - POTERI DEL GIUDICE - INDAGINE SULL'OPPORTUNITÀ DEL SECONDO RICONOSCIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - INTERESSE EFFETTIVO DEL MINORE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - MANCATO CONSENSO DI COSTUI AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRONUNCIA DEL GIUDICE MINORILE CHE TENGA LUOGO DEL PREDETTO MANCATO CONSENSO - FINALITÀ - POTERI DEL GIUDICE - INDAGINE SULL'OPPORTUNITÀ DEL SECONDO RICONOSCIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - INTERESSE EFFETTIVO DEL MINORE.*
Nel caso di figlio naturale minore dei sedici anni e già riconosciuto da uno dei genitori, l'art. 250 quarto comma cod. civ., il quale, ove vi sia l'opposizione di detto genitore al riconoscimento da parte dell'altro, affida al giudice l'indagine sull'opportunità di tale secondo riconoscimento, pone come esclusivo criterio di valutazione quello dell'interesse del minore stesso, che deve essere individuato (con ampi poteri inquisitori ed indipendentemente dalle allegazioni delle parti) alla stregua di ogni circostanza della situazione concreta, e senza possibilità di ricorrere, in via generale ed astratta, a considerazioni di tipo presuntivo. L'indicata valutazione, pertanto, deve essere condotta con riferimento alle esigenze materiali, morali e psicologiche del minore, anche correlate all'età, alla sua condizione attuale ed a quella in cui verrebbe a trovarsi dopo il secondo riconoscimento, con l'ulteriore conseguenza che quest'ultimo deve essere negato ove possa tradursi in un pregiudizio per la sua personalità ed il suo complessivo equilibrio (nella specie, anche in quanto, a seguito delle nozze del genitore che aveva operato per primo il riconoscimento, il figlio si trovava positivamente inserito nella famiglia, di detto genitore con rilevanti rapporti affettivi con il suo coniuge). (V 790/85, mass n 438988; (V 4273/83, mass n 429201; (V 3180/82, mass n 421123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)