Sez. L, Sentenza n. 6828 del 01/04/2005 (Rv. 580503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine per specifici spettacoli o programmi - Specificità - Portata - Fattispecie relativa a professori di orchestra assunti dalla RAI.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 1, lett. e), della legge n. 230 del 1962, che - nel testo sostituito dalla legge n. 266 del 1977 - consente l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità non può essere interpretato nel senso della unicità delle mansioni richieste dalla prestazione (Nella specie, relativa ad assunzione di professori di orchestra da parte della RAI, la Corte Cass., nel confermare la sentenza di merito, ha ritenuto erronea l'interpretazione del ricorrente secondo cui la specificità era esclusa dalla circostanza che tutte le viole di fila nell'orchestra suonavano la medesima partitura con mansioni generiche ed intercambiabili).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)