diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 774 del 24/01/2000 (Rv. 533104 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine ai sensi della legge n. 266 del 1977 - Specificità dello spettacolo o del programma - Estremi - Condizioni - Semplice individuazione dello spettacolo o del programma - Liceità dell'apposizione del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533104-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Con riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 1 lett. E) della legge 18 aprile 1962 n. 230, che - nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977 n. 266 - consente l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità esige che le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile; pertanto, va esclusa la liceità dell'apposizione del termine nell'ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l'assunzione.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)