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Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 09/04/1980 (Rv. 405960 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - CESSAZIONE DELLA QUALITA DI EREDE E DIFETTO DI AZIONE - ECCEZIONE DEL POSSESSORE DI BENI EREDITARI - PROPONIBILITA - COMPIMENTO DELL'USUCAPIONE IN FAVORE DI DETTO POSSESSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405960-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - CESSAZIONE DELLA QUALITA DI EREDE E DIFETTO DI AZIONE - ECCEZIONE DEL POSSESSORE DI BENI EREDITARI - PROPONIBILITA - COMPIMENTO DELL'USUCAPIONE IN FAVORE DI DETTO POSSESSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Sia l'art 480, comma primo, cod civ vigente, sia l'art 943 cod civ abrogato, stabilendo che il diritto di accettare l'eredita si estingue con il decorso del tempo, prevedono un termine di prescrizione estintiva, nel senso che il chiamato, per il solo fatto della inattivita per quel determinato periodo di tempo, perde definitivamente la possibilita di accettare; in Mancanza di ogni limitazione, la prescrizione opera a favore di chiunque abbia interesse a sollevare la relativa eccezione, anche se estraneo alla eredita, e puo farsi valere contro qualunque chiamato all'eredita medesima. Pertanto, all'erede il quale abbia trascurato di esercitare il diritto di accettazione dell'eredita entro il termine di prescrizione decorrente dall'apertura della successione, colui che sia nel possesso di beni ereditari puo sempre eccepire la cessazione della qualita di erede e il difetto di Azione, senza che sia necessario che sia compiuta a suo favore l'usucapione. (V 3070/52; (Conf 1017/77, mass n 384644; (Conf 2130/66, mass n 324146; (Conf 1393/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)