Sez. 1, Sentenza n. 3134 del 12/05/1981 (Rv. 413698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - ESECUZIONE DA PARTE DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO DI UNA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - EFFETTI - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - ESECUZIONE DA PARTE DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO DI UNA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - EFFETTI - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO.*
Ai sensi dell'art 106 del DPR n 1229 del 1959, l'ufficiale giudiziario e competente a notificare, per mezzo del servizio postale, Atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale, solo se l'atto da notificare si riferisca ad un procedimento che sia o possa essere di Competenza del giudice a cui il notificante e addetto. Pertanto, e nulla la notificazione per posta del controricorso per Cassazione eseguita da un ufficiale giudiziario di una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma e da tale nullita deriva l'inammissibilita del controricorso stesso. (Conf 6329/79, mass n 403057; (Conf 219/79, mass n 396285; (Conf 5441/77, mass n 389099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)