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Sez. 3, Sentenza n. 219 del 11/01/1979 (Rv. 396285 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI - COMPETENZA TERRITORIALE - CONTRORICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DA UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE PER UNA CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO E DELL'EVENTUALE RICORSO INCIDENTALE.*
Stato
decisa il 1979-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396285-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI - COMPETENZA TERRITORIALE - CONTRORICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DA UFFICIALE GIUDIZIARIO COMPETENTE PER UNA CIRCOSCRIZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO E DELL'EVENTUALE RICORSO INCIDENTALE.*

In applicazione dell'art 106 del DPR n 1229 del 1959, l'ufficiale giudiziario e competente a notificare, per mezzo del servizio postale, Atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale, purche l'atto da notificare si riferisca ad un procedimento di Competenza del giudice a cui esso ufficiale notificante e addetto. Consegue che la notificazione del controricorso per Cassazione, eseguita da ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione diversa da quella di Roma, deve ritenersi nulla, e da tale nullita deriva l'inammissibilita del controricorso stesso (e dell'eventuale ricorso incidentale), non potendo essere considerato in termini un atto notificato in modo nullo. (Conf 2248/75, mass n 376049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)