Sez. 2, Sentenza n. 235 del 14/01/1982 (Rv. 417926 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI - COMPETENZA - CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI UNA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITÀ - SANATORIA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - NOTIFICAZIONI - COMPETENZA - CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI UNA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DIVERSA DA QUELLA DI ROMA - NULLITÀ - SANATORIA - CONSEGUENZE.*
L'ufficiale giudiziario è competente a notificare Atti del suo ministero anche a persone residenti o domiciliate fuori della sua circoscrizione territoriale, purché l'atto da notificare si riferisca ad un procedimento di Competenza del giudice cui l'ufficiale notificante è addetto, e, pertanto, la notificazione dell'atto contenente controricorso per Cassazione e ricorso incidentale, eseguita da un ufficiale giudiziario di una circoscrizione territoriale diversa da quella di Roma, è nulla. Tale nullità, in quanto suscettibile di sanatoria solo con salvezza dei diritti quesiti, non è sanata per effetto della Costituzione in giudizio della parte intimata, nell'ipotesi di notificazione effettuata oltre il termine fissato dall'art. 371 cod. proc. civ.. (V 3134/81, mass n 413698; (V 6329/79, mass n 403057; (V 5160/79, mass n 401777; (V 5441/77, mass n 389099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)