Sez. 1, Sentenza n. 8370 del 26/07/1993 (Rv. 483321 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado | Sentenza - Notificazione - Omissione - Riassunzione del processo - Termine di sei mesi - Decorrenza - Esclusione - Riassunzione - Termine.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, il termine per la riassunzione del processo, che è di sei mesi dalla notificazione della sentenza (ex art. 353 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 354) non decorre, se la sentenza non è stata notificata, dalla comunicazione della medesima ovvero dalla conoscenza effettiva che la parte ne possa avere avuto, ma la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione analogica dell'art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)