Sez. L, Sentenza n. 176 del 13/01/1978 (Rv. 389464 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE DALLA RELATIVA CONDANNA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE DALLA RELATIVA CONDANNA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il giudice di merito, per ritenere sussistenti i requisiti della non manifesta infondatezza e della temerarieta della pretesa al fine di escludere l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese giudiziali, deve necessariamente compiere un'indagine precisa e puntuale del comportamento processuale dello stesso lavoratore circa la proposizione della propria domanda, in confronto con le argomentazioni poste a base di essa e con le deduzioni presentate a sostegno della richiesta prestazione, tenendo conto di tutto lo sviluppo della vicenda amministrativa e giudiziaria, allo scopo di determinare quegli specifici elementi che, nella singola controversia, possono indurre a ritenere la consapevolezza del lavoratore circa l'assoluto difetto di fondamento della richiesta e, nel contempo, la sua persistente deliberazione nel voler farla valere anche in Mancanza di ragioni che la sostengano.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)