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Sez. 3, Sentenza n. 7414 del 12/12/1986 (Rv. 449464 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - RISERVA GENERICA DI RICHIEDERE L'AMMONTARE DEL VALORE CAPITALE DELLA RENDITA PER POSTUMI PERMANENTI RESIDUATI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449464-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - RISERVA GENERICA DI RICHIEDERE L'AMMONTARE DEL VALORE CAPITALE DELLA RENDITA PER POSTUMI PERMANENTI RESIDUATI - INSUFFICIENZA.*

Nel caso in cui l'Inail agisca in surrogazione, ex artt. 1916 cod. civ. e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del terzo responsabile, la richiesta di maggiori somme rispetto alla pretesa inizialmente avanzata è legittima soltanto se si tratti di adeguare le erogazioni in virtù di modificazioni di leggi successive all'infortunio; è, invece, insufficiente una generica riserva di richiedere l'ammontare del valore capitale della rendita per postumi permanenti residuati, essendo essa inidonea a realizzare il presupposto voluto dall'art. 1916 cod. civ., quale imprescindibile elemento della successione a titolo particolare nei diritti dell'assicurato, consistente in un esborso già avvenuto. (V 5575/84, mass n 437247; (V 3277/81, mass n 413854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)