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Sez. L, Sentenza n. 3277 del 18/05/1981 (Rv. 413854 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DELL'ASSICURATORE EX ART 1916 COD CIV - FONDAMENTO - SURROGAZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE SUL DIRITTO DI CREDITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - ATTI DELL'ASSICURATO PREGIUDICANTI IL DIRITTO DI RIVALSA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413854-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DELL'ASSICURATORE EX ART 1916 COD CIV - FONDAMENTO - SURROGAZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE SUL DIRITTO DI CREDITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - ATTI DELL'ASSICURATO PREGIUDICANTI IL DIRITTO DI RIVALSA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il trasferimento del diritto al risarcimento del danno conseguente ad un infortunio sul lavoro dall'assicurato all'assicuratore, che eserciti le azioni nascenti dall'art 1916 cod civ, non ha luogo sulla base di una surrogazione in senso tecnico, bensi di una Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, la quale opera, conformemente ai principi che regolano la cessione del credito, quando l'assicuratore comunichi al terzo responsabile lo avvenuto pagamento della indennita e manifesti la volonta di avvalersi della surroga. Conseguentemente gli Atti dell'assicurato, quali le rinunzie, le transazioni o i comportamenti inerti che cagionano decadenze e prescrizioni, rilevano verso il diritto di rivalsa dell'assicuratore solo se precedono tale manifestazione di intento. (Conf 1869/80, mass n 405486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)