Sez. 5, Sentenza n. 23003 del 12/11/2010 (Rv. 615658 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Diniego del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate - Centro operativo di Pescara - Ricorso - Competenza per territorio - Individuazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, per i ricorsi avverso il diniego del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, opposto dal centro operativo di Pescara, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, non è prevista la competenza esclusiva della CTP di Pescara, né dal predetto art. 10 del d.l. n. 138 cit., né dall'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Siccome non può essere riconosciuta rilevanza alle indicazioni di segno contrario, contenute nel decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, istituivo dei centri operativi in sostituzione dei soppressi centri di servizio, stante la sua natura di mero atto amministrativo, la competenza va individuata sulla base del criterio generale del domicilio fiscale del contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)