Sez. 3, Ordinanza n. 2875 del 26/02/2002 (Rv. 552617 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità successivamente alla fase istruttoria in primo grado - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La disciplina della rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis cod. proc. civ. concerne solo la fase istruttoria del procedimento di primo grado, e non è pertanto applicabile in sede di impugnazione, non essendo consentita, atteso il carattere eccezionale della norma, un'interpretazione analogica della medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)