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Sez. 3, Sentenza n. 15216 del 19/07/2005 (Rv. 583390 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Portata - Applicabilità alla sola fase istruttoria del giudizio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583390-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

L'art. 184 bis cod. proc. civ., che disciplina la rimessione in termini conferendo il relativo potere al giudice istruttore, integra una norma riferibile alle sole decadenze concernenti la fase istruttoria del processo ed in virtù del suo carattere eccezionale - che ne esclude la possibilità di una interpretazione analogica - non è estensibile ad altre fasi. (Nella fattispecie la corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rimessione in termini avanzata dall'appellante, in ordine alla produzione di un documento, successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)