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Sez. L, Ordinanza n. 12132 del 09/08/2002 (Rv. 557648 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Disciplina "ex" art. 184 - bis cod. proc. civ. - Applicabilità con riferimento ai termini per l'introduzione del giudizio di cassazione e la sua prosecuzione - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557648-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La disciplina della rimessione in termini prevista dall'art. 184 - bis cod. proc. civ. si riferisce alla sola decadenza dai poteri processuali in cui siano incorse le parti in relazione alla trattazione della causa nel giudizio di primo grado, e non è pertanto invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all'introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione, disciplinate dagli artt. 365, 366 e 369 cod. proc. civ., attività per le quali vige tuttora la regola della improrogabilità dei termini perentori disposta dall'art. 153 cod. proc. civ.. Nè l'assetto risultante da quest'ultima norma si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 Cost., attesa la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle regole che disciplinano l'attività processuale, e dei termini perentori in particolare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)