Sez. 1, Sentenza n. 1551 del 26/05/1971 (Rv. 351926 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - INAZIONE DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA - VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO LEGALE O CONTRATTUALE - NECESSITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - INAZIONE DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA - VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO LEGALE O CONTRATTUALE - NECESSITA.*
Ai fini della liberazione del fideiussore, prevista dall'art 1955 cod civ, il fatto pregiudicante la surrogazione del fideiussore stesso, nella garanzia del credito estinto, deve derivare da violazione di un dovere giuridico posto dalla legge o nascente dal contratto. Ad integrare la fattispecie legale di cui alla citata norma non e, quindi, sufficiente la semplice inazione del creditore (dalla quale sia derivato il pregiudizio nella surrogazione), essendo invece necessaria la violazione di un dovere derivante dalla legge o da particolari pattuizioni delle parti. Il fatto del creditore deve, cioe, essere colposo. (Conf 1860'67, mass n 328774' 1812'65' 4111'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)