Sez. L, Sentenza n. 501 del 19/01/1983 (Rv. 425299 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI; GRATIFICA NATALIZIA; INTERPRETAZIONE DEL RELATIVO ARTICOLO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I METALMECCANICI; GRATIFICA NATALIZIA; INTERPRETAZIONE DEL RELATIVO ARTICOLO).*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in Sede di legittimità, sempreché sia rispettoso delle regole di ermeneutica contrattuale e sostenuto da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito la quale, con riguardo al C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i metalmeccanici, aveva ritenuto che lavoratore "considerato in servizio", ai fini della corresponsione della gratifica natalizia di cui all'art. 15 di tale contratto, fosse anche il lavoratore in sciopero o in permesso non retribuito, erroneamente assimilandolo al lavoratore ammalato o infortunato). (V 502/81, mass n 410980; (Conf 738/79, mass n 396913; (Conf 3792/78, mass n 393340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)