Sez. U, Sentenza n. 738 del 03/02/1979 (Rv. 396913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE ERGA OMNES - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI; PREMIO AZIENDALE; INTERPRETAZIONE DEL RELATIVO ARTICOLO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE ERGA OMNES - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI; PREMIO AZIENDALE; INTERPRETAZIONE DEL RELATIVO ARTICOLO).*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle clausole di un contratto collettivo di lavoro post-corporativo e non efficace erga omnes, traducendosi in un accertamento dell'effettiva volonta delle parti stipulanti, non e censurabile in Sede di legittimita, ove condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale, e sorretta da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, e stata ritenuta insindacabile la statuizione con la quale il giudice del merito aveva affermato che il premio aziendale, previsto dall'art 161 del CCNL per i dipendenti da aziende commerciali del 21 luglio 1970, doveva essere corrisposto anche sulla tredicesima mensilita). (V 1540/78, mass n 390916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 21/07/1970 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)