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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9478 del 11/06/2012 (Rv. 622650 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - Condizioni e limiti - Duplicità delle decisioni e pregiudizialità degli effetti della sentenza invocata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622650-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La norma di cui all'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata - trova applicazione allorché gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all'oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone, pertanto, la necessità di due decisioni: una nella controversia che costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni conseguenziali o domande più ampie. (Nella specie, la S. C, in applicazione degli enunciati principi, ha annullato l'ordinanza di sospensione del processo resa dal tribunale, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in attesa della decisione dell'appello sull'ordinanza dichiarativa dell'estinzione relativa alle domande formulate dai convenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)