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Sez. 3, Ordinanza n. 26435 del 16/12/2009 (Rv. 610967 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Legittimità - Esclusione - Sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610967-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., e non ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la sospensione, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., del giudizio sull'azione di diniego di rinnovazione di un rapporto locativo ad uso diverso da quello abitativo, ex art. 29 della legge n. 392 del 1978, disposta in forza della ravvisata pregiudizialità del giudizio sull'azione di riscatto ai sensi dell'art. 38 della stessa legge n. 392, su cui, però, era già intervenuta in primo grado sentenza di rigetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)