Sez. L, Sentenza n. 5209 del 10/09/1980 (Rv. 409037 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RIASSUNZIONE AD OPERA DELL'APPELLATO - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - TERMINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RIASSUNZIONE AD OPERA DELL'APPELLATO - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - TERMINE.*
Se dopo la notificazione dell'appello nessuna delle parti si sia costituita e l'iniziativa della riassunzione venga presa dallo appellato, l'appellante deve costituirsi nel termine previsto per il convenuto dall'art 166 cod proc civ e non in quello previsto per l'attore dall'art 165 dello stesso codice. Infatti, l'appellato, con l'atto di riassunzione, rivolge all'altra parte l'invito a costituirsi ed assume quindi la posizione di chi opera la vocatio in ius, sia pure ai soli fini delle rispettive costituzioni e dei relativi termini. (Conf 1718/75, mass n 375352).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)