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Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 06/11/1987 (Rv. 455851 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - OMESSA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RIASSUNZIONE ED OPERA DELL'APPELLATO - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - TERMINE.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455851-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - OMESSA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RIASSUNZIONE ED OPERA DELL'APPELLATO - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - TERMINE.*

Se dopo la notificazione dell'appello nessuna delle parti si sia costituita e l'iniziativa della riassunzione venga presa dallo appellato, l'appellante deve costituirsi nel termine previsto per il convenuto dall'art. 166 cod.proc.civ., e non in quello previsto per l'attore dall'art. 165 cod.proc.civ., come si desume dall'art. 125 disp.Att. Dello stesso codice, secondo cui la comparsa di riassunzione (quale che sia la veste sostanziale della parte dalla quale proviene) deve contenere l'invito all'altra parte a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 citato (almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione o almeno tre giorni nel caso di abbreviazione dei termini), cosicché in tale ipotesi i termini rispettivi da osservare per la Costituzione delle parti risultano invertiti rispetto all'originario atto di citazione. (V 5762/83, mass n 430637; (V 165/81, mass n 410567; (Conf 5209/80, mass n 409037; (Conf 1718/75, mass n 375352).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 125 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)