Sez. 2, Sentenza n. 1718 del 05/05/1975 (Rv. 375352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - OMESSA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RIASSUNZIONE AD OPERA DELL'APPELLATO - TERMINE DI COSTITUZIONE PER L'APPELLANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - OMESSA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RIASSUNZIONE AD OPERA DELL'APPELLATO - TERMINE DI COSTITUZIONE PER L'APPELLANTE.*
Se dopo la notificazione dell'appello nessuna delle parti si sia costituita e l'iniziativa della riassunzione venga presa dall'appellato, l'appellante deve costituirsi nel termine previsto per il convenuto dall'art 166 cod proc civ, e non in quello previsto per l'attore dall'art 165 cod proc civ; l'appellato infatti, con l'atto di riassunzione, rivolge all'altra parte l'invito a costituirsi ed assume quindi la posizione di chi opera la vocatio in ius, sia pure ai soli fini delle rispettive costituzioni e dei relativi termini. (V 1556/69, mass n 340432).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 5, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)