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Sez. L, Sentenza n. 5229 del 26/08/1986 (Rv. 447818 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'INPS IN ORDINE ALLA MANCANZA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - ECCEZIONE IN SENSO LATO - AMMISSIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1986-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447818-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'INPS IN ORDINE ALLA MANCANZA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - ECCEZIONE IN SENSO LATO - AMMISSIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*

In materia di pensioni a carico dell'INPS il cosiddetto requisito contributivo di cui all'art. 9 n. 2 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218) rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione stessa, la cui prova grava pertanto sull'assicurato; consegue altresì che la deduzione dell'INPS in ordine alla Mancanza di detto requisito, essendo diretta a contrastare la fondatezza della pretesa dell'assicurato, non costituisce eccezione in senso proprio e non è perciò soggetta alle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., sicché può esser proposta per la prima volta in grado d'appello. (V 3127/85, mass n 440827; (V 6553/83, mass n 431265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 n. 2 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)