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Sez. L, Sentenza n. 6553 del 05/11/1983 (Rv. 431265 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO NECESSARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - CONDIZIONE DELL'AZIONE - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - DEDUCIBILITÀ DELLA RELATIVA ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1983-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431265-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - REQUISITO NECESSARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - CONDIZIONE DELL'AZIONE - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - DEDUCIBILITÀ DELLA RELATIVA ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IN APPELLO.*

Il requisito del minimo contributivo necessario - insieme a quello assicurativo e alla riduzione della capacità di guadagno nella misura stabilita dalla legge - per il conseguimento della pensione d'Invalidità, costituisce una condizione dell'Azione, attenendo alla stessa esistenza del diritto fatto valere in giudizio. Pertanto, mentre l'Onere della prova della sua sussistenza grava su colui che chiede la prestazione previdenziale, la Mancanza del medesimo requisito è rilevabile anche d'ufficio ed un'eventuale eccezione in tal senso - da definire "impropria" - è proponibile senza limitazione, ed anche per la prima volta in grado di appello, non soggiacendo alle preclusioni stabilite dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.. (Conf 4961/81, mass n 415736; (Conf 3361/79, mass n 399764).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)