Sez. L, Sentenza n. 4501 del 20/10/1977 (Rv. 388109 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - CONDIZIONI - GUARIGIONE PER CURE MEDICO-CHIRURGICHE OD APPARECCHI DI PROTESI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ERNIA INGUINALE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - POSSIBILE GUARIGIONE PER INTERVENTO CHIRURGICO - ININFLUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - CONDIZIONI - GUARIGIONE PER CURE MEDICO-CHIRURGICHE OD APPARECCHI DI PROTESI - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ERNIA INGUINALE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - POSSIBILE GUARIGIONE PER INTERVENTO CHIRURGICO - ININFLUENZA.*
Il carattere di permanenza della riduzione della capacita di guadagno, al fine del diritto alla pensione d'invalidita, non postula uno stato morboso definitivo ed immutabile, ma va ravvisato ogni qual volta le affezioni dell'assicurato, determinanti tale incapacita, risultino di durata incerta ed indeterminata, rimanendo irrilevante la mera eventualita di una loro riduzione od eliminazione a seguito di cure medico-chirurgiche, ovvero di apparecchi di protesi. Pertanto, l'incidenza sull'invalidita pensionabile di un'ernia inguinale, che comporti sofferenza e compromissione delle capacita lavorative e di guadagno, non puo essere esclusa sulla base di una semplice possibilita di emendazione, tramite intervento chirurgico di incerta attuabilita ed esito. (V 4259/76, mass n 382955; (V 2092/75, mass n 375824).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)