Sez. L, Sentenza n. 7372 del 10/12/1986 (Rv. 449423 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - CAUSE DETERMINANTI L'INVALIDITÀ - IRRILEVANZA - ELIMINAZIONE DELL'INFERMITÀ INVALIDANTE - ESIGIBILITÀ DELLA TERAPIA CHIRURGICA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - CAUSE DETERMINANTI L'INVALIDITÀ - IRRILEVANZA - ELIMINAZIONE DELL'INFERMITÀ INVALIDANTE - ESIGIBILITÀ DELLA TERAPIA CHIRURGICA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini della sussistenza dell'infermità, per il riconoscimento del diritto alla pensione d'Invalidità, non rilevano le cause (e quindi neppure gli stati soggettivi) che l'hanno determinata. Pertanto, l'esigibilità della terapia chirurgica, ai fini della eliminazione dell'infermità invalidante, va esclusa allorché l'intervento chirurgico (nella specie, riduzione di ernia scroto- inguinale) sia potenzialmente dannoso per la salute del soggetto, tenuto conto, in particolare, che il detto trattamento, in Mancanza di una disposizione di legge che lo renda obbligatorio, non può essere imposto all'interessato e che il diritto alla integrità fisica (il quale è disponibile soltanto in particolari situazioni) non può essere violato nemmeno nel caso in cui lo intervento chirurgico sia diretto a vantaggio del titolare (del diritto stesso), cui sono riservate la valutazione del rischio e la decisione di consentire la permanente menomazione della propria integrità. (V 4501/77, mass n 388109); (V 1365/70, mass n 347096.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 5, Cod. Pen. art. 50, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)