Sez. L, Sentenza n. 4259 del 16/11/1976 (Rv. 382955 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - PRESUPPOSTI - DEFINITIVITA ED IMMUTABILITA DELLO STATO MORBOSO - ESCLUSIONE - RIVERSIBILITA DEL DETTO STATO - COMPATIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - PRESUPPOSTI - DEFINITIVITA ED IMMUTABILITA DELLO STATO MORBOSO - ESCLUSIONE - RIVERSIBILITA DEL DETTO STATO - COMPATIBILITA.*
Il requisito della permanenza della riduzione della capacita di guadagno, al fine del riconoscimento della pensione di invalidita, non presuppone la definitivita ed immutabilita dello stato morboso invalidante, in quanto anche un'infermita emendabile e guaribile puo dare luogo ad invalidita pensionabile, qualora risulti di durata incerta ed indeterminata, o, comunque, non breve. Ne consegue che il giudice del merito, per escludere la ricorrenza dell'indicato requisito, non puo limitarsi a riscontrare la reversibilita delle infermita accertate, ma deve anche indagare sul tempo occorrente per il miglioramento o la guarigione delle infermita medesime. (Conf 2092/75, mass n 375824; (Conf 1929/74, mass n 370157).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)