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Sez. 5, Sentenza n. 800 del 14/01/2011 (Rv. 616318 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Indennità di buonuscita a dipendente FF.SS. - Trattenute I.R.P.E.F. - Domanda di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Legge n. 482 del 1985 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616318-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Con riguardo ad indennità di buonuscita erogata dall'Opera di Previdenza del Personale delle Ferrovie dello Stato (O.P.A.F.S.) in favore di dipendente collocato a riposo dopo il 1° gennaio 1974, la domanda del dipendente medesimo volta al rimborso delle trattenute I.R.P.E.F. non si sottrae al principio di decadenza contemplato dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per effetto del decorso di 18 mesi dal versamento stesso, vertendosi in tema di versamento diretto (e non di ritenuta diretta ai sensi dell'art. 37 del citato d.P.R. n. 602 del 1973) operato dall'O.P.A.F.S.. Tuttavia, la decadenza ex art. 38 citato non trova applicazione allorché si verta in tema di rimborso I.R.P.E.F. cui sia applicabile il regime normativo previsto dalla legge 26 settembre 1985 n. 482 (come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986) e si sia in presenza di liquidazione dell'indennità posteriore all'1 gennaio 1980.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST., Legge 07/06/1990 num. 141, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)