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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 febbraio 1977, causa 76/76

Decisione
decisa il 1977-02-17
ECLI
ECLI:EU:C:1977:32

Epigrafe

Nel procedimento 76/76, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour de cassation belga, nella causa dinanzi ad essa pendente tra SILVANA DI PAOLO e OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 71 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A.M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
La sentenza di rinvio 16 giugno 1976 e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La sig.na Di Paolo, cittadina italiana e nata in Italia, nel 1965 si trasferiva coi genitori nel Belgio, ove frequentava, fino al giugno 1972, le scuole tecniche secondarie inferiori, sezione commerciale, e superiori, sezione segretariato e lingua inglese. Nel settembre 1972 essa si recava nel Regno Unito, per rimanervi sino alla fine del mese di luglio 1973. Durante tale soggiorno, dall'11 settembre 1972 al 29 luglio 1973, essa esercitava attività subordinata in un ospedale. Ritornata nel Belgio presso i propri genitori e trovandosi disoccupata, la sig.na Di Paolo, il 5 ottobre 1973, presentava all'Office national de l'emploi una domanda intesa ad ottenere la corresponsione delle prestazioni di disoccupazione. Tale domanda veniva respinta con provvedimento del suddetto ente 12 febbraio 1974, motivato nel senso che l'interessata non era in possesso dei requisiti attinenti al periodo di occupazione stabiliti dal regio decreto 20 dicembre 1963, nel senso ch'essa non era stata occupata, nel periodo degli ultimi dieci mesi precedenti la presentazione della domanda, per il numero di giornate lavorative richieste dalla legislazione belga onde poter ottenere la corresponsione delle prestazioni di disoccupazione.
paragrafo 2
Basandosi sull'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che contempla il cunulo dei periodi assicurativi o di occupazione per l'acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione, la ricorrente adiva il Tribunal du travail di Bruxelles, onde ottenere la riforma del provvedimento dell'Office national de l'emploi. Accertato che la ricorrente era stata occupata nel Regno Unito dall'11 settembre 1972 al 29 luglio 1973, e ch'essa poteva avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del suddetto regolamento, il Tribunal du travail, con sentenza 28 ottobre 1974, riteneva che la Di Paolo era legittimata a chiedere l'applicazione del suddetto art. 67, n. 1, e statuiva che essa doveva essere ammessa a fruire delle indennità di disoccupazione a far tempo dalla data della sua domanda. L'Office national de l'emploi impugnava tale sentenza avanti la Cour du travail di Bruxelles. Con sentenza 19 giugno 1975 quest'ultima dichiarava fondato l'appello, ritenendo che la Di Paolo non rientrava in alcuna delle categorie di lavoratori cui, oltre che ai lavoratori stagionali, la commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti aveva deciso, con provvedimento 24 gennaio 1974, n. 94, che l'art. 71, n. 1, lett. b) ii), si doveva applicare (GU 1974, n. C 126, pag. 22).
paragrafo 3
La Di Paolo ricorreva allora in cassazione avverso tale sentenza della Cour du travail. A sostegno del ricorso, essa deduce il mezzo secondo cui, avendo conservato la propria residenza nel Belgio nel periodo durante il quale era stata occupata nel Regno Unito, ed essendo poi ritornata nel Belgio, essa può chiedere l'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71 e fruire delle prestazioni di disoccupazione secondo le norme della legislazione belga, e che la sentenza impugnata, non avendo le decisioni della commissione amministrativa forza vincolante, non poteva subordinare l'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), alle restrizioni stabilite nella decisione n. 94 della commissione amministrativa, dato che tali restrizioni sono inconciliabili col summenzionato art. 71 o non possono, comunque, desumersi da detto articolo.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Disposizioni comunitarie

paragrafo 1
Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone che «l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro …».
paragrafo 2
Il n. 3 dispone che, «salvo i casi previsti dall'art. 71, § 1, lett. a) ii) e b) ii), l'applicazione delle disposizioni dei § § 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo … periodi di assicurazione … secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni».
paragrafo 3
L'art. 69 stabilisce le condizioni e i limiti in cui il lavoratore che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro può recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione pur conservando, per tre mesi, il diritto alle prestazioni da parte dello Stato competente.
paragrafo 4
L'art. 70 dispone che, in tali casi, le prestazioni vengono corrisposte dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione, ma sono a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto durante la sua ultima occupazione.
paragrafo 5
L'art. 71, che contempla talune eccezioni a tale sistema ed il cui contenuto costituisce oggetto della presente controversia, dispone che il disoccupato, il quale, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, fruisce delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni: la lett. a), i) e ii) riguarda il caso dei lavoratori frontalieri; per contro, la lett. b), ii), recita:
paragrafo 6
«Un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tal territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'art. 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo».
paragrafo 7
Interpretando questa norma, la commissione amministrativa delle Comunità europee per la previdenza sociale dei lavoratori migranti decideva che:
paragrafo 8
«1. Oltre che ai lavoratori stagionali, l'art. 71, paragrafo 1, lettera b) ii), del regolamento (CEE) 1408/71 si applica: a) ai lavoratori dei trasporti internazionali di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera b); b) ai lavoratori diversi dai lavoratori dei trasporti internazionali che svolgono normalmente la loro attività nel territorio di più Stati membri, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, lettera c); c) ai lavoratori occupati da un'impresa di confine ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, lettera d), quando risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Questione pregiudiziale e procedimento

paragrafo 1
Considerando che la decisione della commissione amministrativa criticata dalla ricorrente sollevava una questione d'interpretazione del diritto comunitario, la Corte di cassazione del Belgio, con sentenza 16 giugno 1976, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 2
«Quali siano il senso e la portata da attribuire, nell'art. 71, n. 1, lett. b), ii, del regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71, alle parole “in cui risiede o che ritorna in tale territorio” e, in particolare, quali siano i criteri da applicare per quanto riguarda le nozioni di residenza e di ritorno nel territorio dello Stato, ed in quale momento le relative condizioni debbano essere soddisfatte».
paragrafo 3
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, la sig.na Di Paolo, l'Office national du travail e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Osservazioni della ricorrente

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale ritiene che la commissione amministrativa, limitando a talune categorie di lavoratori l'ambito d'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71, ha interpretato detta disposizione in senso restrittivo, in contrasto con lo scopo dell'art. 71. Risulta dalla collocazione e dalla lettera dell'art. 71 ch'esso si applica ai lavoratori diversi dai frontalieri:
paragrafo 2
«a) che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente o che ritornino nel loro paese di residenza dopo aver esercitato un'attività nel territorio di un altro Stato; b) che non hanno diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'art. 69 del regolamento in forza della legislazione del paese dell'ultima occupazione.»
paragrafo 3
L'art. 84, n. 2, del regolamento d'attuazione n. 574/72, precisa che «per beneficiare delle disposizioni dell'art. 71, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di residenza, oltre all'attestato di cui all'articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 69 del regolamento». Risulta chiaramente che detta disposizione stabilisce già una limitazione de jure in quanto impone al lavoratore di far valere dapprima i diritti spettantigli in forza della legislazione dello Stato in cui esso è stato occupato da ultimo. Alla ricorrente nella causa principale non è chiaro, pertanto, per qual motivo si dovrebbe limitarne l'applicazione ai soli lavoratori frontalieri, stagionali e dei trasporti internazionali.
paragrafo 4
Un altro requisito di cui il lavoratore contemplato all'art. 71, n. 1, lett. b) ii), deve essere in possesso, onde ottenere le prestazioni di disoccupazione, è la residenza nel territorio dello Stato in cui egli s'iscrive come disoccupato presso gli uffici di collocamento. Egli deve non solo risiedere effettivamente in detto Stato nel momento in cui chiede la corresponsione delle indennità di disoccupazione, ma anche avervi conservato la propria residenza durante la sua ultima occupazione nel territorio di un altro Stato.
paragrafo 5
Secondo l'art. 1. lett. h), del regolamento n. 1408/71, il termine «residenza» indica la «dimora abituale» del lavoratore. Questa definizione sembra troppo vaga. Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 71, ad avviso della ricorrente, la nozione di «residenza» va ampliata, così da intendere, con tale termine, il luogo in cui il lavoratore migrante ha, o conserva, il centro dei propri interessi e dei propri affari durante il periodo di tempo in cui egli lavora in un altro Stato. L'espressione «o che ritorna in tale territorio», che figura al punto ii), lascia supporre che possa trattarsi, in pratica, del luogo in cui si. trova il domicilio del lavoratore e dei suoi familiari.
paragrafo 6
In conclusione, la ricorrente sostiene che il legislatore europeo, con l'art. 71, n. 1, lett. b) ii), del regolamento n. 1408/71, ha voluto garantire ai lavoratori migranti le prestazioni di disoccupazione contemplate dalla legislazione del paese di residenza nel caso in cui essi non vi abbiano diritto in forza della legislazione del paese in cui siano stati occupati da ultimo.
paragrafo 7
Essa propone quindi di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
paragrafo 8
«l'art. 71, n. 1, lett. b) ii), del regolamento del Consiglio n. 1408/71 si applica ai lavoratori disoccupati (diversi dai lavoratori frontalieri e stagionali) che, non avendo diritto alle prestazioni di disoccupazione in forza della legislazione del paese in cui essi sono stati occupati da ultimo, ai sensi dell'art. 69 del regolamento, si mettono a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato nel cui territorio essi risiedono di fatto al momento in cui chiedono le prestazioni di disoccupazione, avendo conservato la residenza, durante, la loro ultima occupazione, nel territorio di un altro Stato membro. Le prestazioni saranno corrisposte, conformemente alle disposizioni ed entro i limiti della legislazione ch'essa applica, dall'istituzione competente del luogo di residenza, che all'occorrenza terrà conto, per la determinazione del diritto, dei periodi di occupazione o di assicurazione maturati nel territorio dello Stato membro in cui il lavoratore interessato è stato occupato da ultimo».

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Osservazioni dell'Office national du travail

paragrafo 1
L'art. 71, n. 1, lett. b), ii), costituisce una deroga alla norma generale enunciata all'art. 67, n. 3. Stando alla lettera di questa disposizione, è quindi sufficiente che l'interessato venga a risiedere nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri e si metta a disposizione degli uffici di collocamento di detto Stato onde poter fruire del cumulo delle prestazioni. Un'interpretazione così letterale di detta disposizione non potrebbe, cionondimeno, essere accolta. Essa attribuirebbe alla deroga un ambito d'applicazione che varrebbe ad annullare il principio generale del cumulo delle prestazioni ai sensi dell'art. 67, n. 3.
paragrafo 2
Di fronte a tali evidenti contraddizioni, la commissione amministrativa delle Comunità europee per la previdenza sociale dei lavoratori migranti ha dato, di detta deroga, la sola interpretazione atta a renderla compatibile col principio generale.
paragrafo 3
Il parere della commissione amministrativa non è affatto in contrasto con la definizione della residenza che si trova nella sentenza emessa da questa Corte nella causa Angenieux & Haken berg (Racc. 1973, pag. 935). Tale definizione veniva fornita in relazione all'art. 13, lett. c), 1o capoverso, del regolamento n. 3, vale a dire nell'ipotesi in cui il lavoratore eserciti, di fatto, un'attività lavorativa nel territorio di più Stati membri.
paragrafo 4
Nella fattispecie, tuttavia, poiché la ricorrente nella causa principale svolgeva la propria attività lavorativa in un solo Stato membro e non rientra nella categoria dei lavoratori tassativamente indicati nella decisione n. 94, non si può ammettere un'interpretazione troppo estensiva della nozione di residenza, che includerebbe nell'ambito d'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b) ii), qualsiasi lavoratore migrante il quale abbia un'occupazione sufficientemente stabile in uno Stato membro ed abbia lasciato la famiglia nel paese d'origine.
paragrafo 5
Il fatto che le decisioni della commissione amministrativa sono prive di forza vincolante non comporta affatto che i giudici nazionali, come pure questa Corte, non possano aderire all'interpretazione particolarmente autorevole preconizzata in dette decisioni.
paragrafo 6
Trattasi di un parere particolarmente qualificato, in considerazione tanto della competenza dei componenti la commissione amministrativa, quanto delle condizioni d'unanimità cui sono subordinate le sue deliberazioni (vedansi conclusioni dell'avvocato generale Gand, nella causa 19/67 — Bestuur der Sociale Verzekeringsbank/Van der Vecht, Racc. 1967, pag. 408).
paragrafo 7
L'interpretazione di detta commissione amministrativa ha in effetti il merito di tener conto del carattere eccezionale dell'articolo in questione rispetto alla norma generale enunciata nell'art. 67, e di contribuire quindi alla certezza del diritto.
paragrafo 8
L'Office national de l'emploi propone perciò che questa Corte risolva come segue la questione pregiudiziale sottopostale:
paragrafo 9
«Il termine “residenza” nel senso in cui esso viene usato nell'art. 71, n. 1, lett. b) ii, del regolamento n. 1408/71, indica, nell'ipotesi di un lavoratore il quale eserciti un tipo d'attività lavorativa che lo vincola, come nel presente caso, in maniera abituale al territorio di un solo Stato membro, il luogo in cui egli ha inteso stabilire in maniera durevole il centro delle proprie attività lavorative».

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione richiama l'attenzione sul fatto che le decisioni della commissione amministrativa non vincolano i giudici ed hanno semplicemente valore consultivo. La Commissione prende poi in considerazione una divergenza di punti di vista che sarebbe emersa tra i membri della commissione amministrativa, sulla questione relativa all'accertamento delle categorie di lavoratori contemplate dalla disposizione di cui trattasi.
paragrafo 2
Tenuto conto del carattere indicativo delle decisioni della commissione amministrativa, la Commissione ritiene che l'elenco delle categorie dei lavoratori che figura nella decisione n. 94 non può considerarsi tassativo. In effetti, taluni lavoratori, benché non rientrino in alcuna di tali categorie, rispondono cionondimeno ai criteri stabiliti dall'art. 71, n. 1, lett. b) ii).
paragrafo 3
L'art. 71 stabilisce una deroga alla norma generale, sia per quanto riguarda il cumulo dei periodi che per quanto riguarda il versamento delle prestazioni. Lo scopo di questa disposizione è di porre la tutela del lavoratore disoccupato a carico del paese di residenza, pur non sussistendo alcun rapporto assicurativo tra loro. Ciò farebbe quindi presupporre che sussistano altri rapporti tra il lavoratore ed il paese di residenza, e certamente rapporti più stretti di quelli esistenti, in generale, fra i lavoratori migranti ed il loro paese d'origine. Ove non dovesse ritenersi che l'art. 71 disciplini situazioni eccezionali, l'art. 69 risulterebbe privo di contenuto, considerate le condizioni cui esso subordina l'«esportazione» delle prestazioni. Ciò viene confermato dal fatto che i lavoratori di cui all'art. 71, n. 1, lett. b) ii), possono far valere in primo luogo la norma generale di cui all'art. 69, ed alla scadenza dei tre mesi stabiliti da questa disposizione, continuare a fruire delle prestazioni di disoccupazione, in forza, però, della legislazione del paese di residenza. Trattasi d'un grandissimo vantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori. Un siffatto vantaggio può giustificarsi solo con la situazione del tutto speciale dei lavoratori contemplati dal legislatore comunitario nell'art. 71, n. 1, lett. b) ii). Ne consegue che, pur non essendo tassativo, l'elenco delle categorie di lavoratori legittimati a fruire di detto articolo, elenco che figura nella decisione n. 94, nonché i «considerando» di tale decisione, sono interessanti, a titolo indicativo, per determinare la cerchia di potenziali beneficiari dell'art. 71, n. 1, lett. b) ii), del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 4
L'elemento decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 71 è la circostanza che l'interessato deve risiedere in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
paragrafo 5
Va naturalmente osservato che, per la maggior parte dei lavoratori migranti, si può supporre ch'essi abbiano un domicilio in uno Stato membro diverso dal paese in cui svolgono la propria attività lavorativa, ed abbiano il centro dei loro interessi in un altro Stato membro, a causa della residenza della loro famiglia in questo altro Stato, ed anche che ritornino in tale Stato ad intervalli regolari, troppo lunghi, cionondimeno, onde poter fruire dello status di lavoratori frontalieri. Tali criteri, pur se utili, non sono quindi decisivi.
paragrafo 6
Un ulteriore elemento potrebbe essere preso in considerazione: è la durata del soggiorno. Una presenza di breve durata nel territorio del paese in cui viene svolta l'attività lavorativa è una delle caratteristiche che s'applicano a tutte le categorie di lavoratori contemplate dalla decisione n. 94 della commissione amministrativa. Una presenza di breve durata nel territorio d'uno Stato membro non prova automaticamente che il lavoratore abbia conservato la propria residenza nel territorio d'un altro Stato membro. Vanno quindi ricercati altri elementi di fatto che stabiliscano una specifica relazione della persona col territorio dello Stato in cui essa dimora abitualmente. L'importanza di questi elementi, quali una certa stabilità e continuità, sia pure con periodiche interruzioni, l'intenzionalità, l'apparenza, dev'essere valutata di volta in volta al fine di determinare il carattere abituale della relazione territoriale, tenendosi anche conto del genere d'attività svolta dall'interessato (conclusioni dell'avvocato generale Trabucchi nella causa 13/73 Hakenberg (Racc. 1973, pag. 961).
paragrafo 7
Per quanto riguarda la nozione di «ritorno» e la distinzione posta dall'art. 71, n. 1, lett. b) ii), tra i lavoratori che si mettono a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato membro in cui essi risiedono e quelli che ritornano nel territorio di tale Stato membro, va considerato che una siffatta distinzione riguarda due situazioni diverse, entrambe contemplate dall'art. 71.
paragrafo 8
Trattasi, da una parte, dei lavoratori che (come gli stagionali, i distaccati, o ancora come la Di Paolo) lasciano il territorio dello Stato membro in cui risiedono per svolgere un'attività di una certa durata in un altro Stato membro, e dei quali si può dire, tenuto conto della brevità dell'interruzione del loro soggiorno nello Stato membro di residenza, che essi ritornano nel territorio dello Stato membro in cui abitualmente risiedono. Dall'altra, si tratta di lavoratori che (come i frontalieri, o come quelli addetti ai trasporti internazionali, ovvero taluni rappresentanti di commercio) ritornano a brevi intervalli nel paese di residenza, di guisa che si può considerare ch'essi non abbiano mai abbandonato il paese in cui risiedono, e per i quali non si può quindi parlare di ritorno in tale paese.
paragrafo 9
La Commissione propone quindi di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottoposta a questa Corte:
paragrafo 10
«Onde stabilire se, ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b) ii), del regolamento n. 1408/71, un lavoratore che ritorna nel territorio dello Stato membro di residenza, dopo aver compiuto un periodo di occupazione di breve durata nel territorio di un altro Stato membro, abbia conservato la propria residenza nel territorio del primo Stato membro, vanno presi in considerazione, oltre la brevità della temporanea dimora nel paese in cui egli ha esercitato la propria attività lavorativa, la durata e la continuità della residenza nel territorio del primo Stato membro, nonché tutti gli elementi di fatto di carattere personale o professionale costituenti un indizio di rapporti duraturi tra il lavoratore e detto territorio, fra cui ad esempio l'elemento intenzionale».
paragrafo 11
Nell'udienza del 9 dicembre 1976, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente sig.na Jonczy, ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 12
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 26 gennaio 1977.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 16 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 28 luglio successivo, la Corte di cassazione del Belgio ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento CEE n. 1408/71 (GU 1971, n. L 149, pag. 27).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il diritto alle prestazioni di disoccupazione, in forza della legislazione belga, di una cittadina italiana (ricorrente nella causa principale), occupata da ultimo nel Regno Unito, ma successivamente rientrata nel Belgio presso la propria famiglia.
punto 3
Non avendo lavorato nel Belgio e visto che la legislazione belga subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione all'aver compiuto un certo numero di giornate lavorative durante un periodo di riferimento di 10 mesi precedenti la domanda, la ricorrente nella causa principale ha chiesto che venisse applicato l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
punto 4
L'art. 67, n. 1, del suddetto regolamento dispone che, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, si tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro.
punto 5
Il n. 3 di detto articolo dispone, cionondimeno, che, «salvo i casi previsti dall'art. 71, paragrafo 1, lett. a), ii) e b), ii), l'applicazione delle disposizioni [del § 1] è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo … periodi di assicurazione … secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni».
punto 6
L'art. 71, n. 1, lett. b), ii), prevede il caso di un «lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio», il quale «beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione …».
punto 7
La ricorrente nella causa principale, ponendo in chiaro che essa aveva dimorato nel Regno Unito al solo scopo di perfezionarsi nella lingua inglese, sostiene di aver mantenuto la propria residenza nel Belgio, cosicché essa potrebbe fruire dell'eccezione che figura nell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71.
punto 8
Si chiede a questa Corte d'interpretare i termini «… in cui risiede o che ritorna in tale territorio», specialmente per quanto riguarda le nozioni di residenza e di ritorno nel territorio, di chiarire quali siano i criteri da applicare e di precisare in qual momento le condizioni relative alla residenza o al ritorno devono essere soddisfatte.
punto 9
L'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71 enuncia il principio secondo cui, salvo eccezione, il disoccupato può pretendere prestazioni di disoccupazione solo qualora egli abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione o di occupazione a norma della legislazione in forza della quale le prestazioni sono richieste.
punto 10
L'art. 71, n. 1, del medesimo regolamento stabilisce in proposito, qualora ricorrano determinate condizioni, un regime eccezionale, alla lett. a), ii), in favore dei lavoratori frontalieri ed alla lett. b), ii), in favore di taluni lavoratori migranti diversi dai frontalieri.
punto 11
L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
punto 12
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n. 1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro.
punto 13
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
punto 14
Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71.
punto 15
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
punto 16
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.
punto 17
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi.
punto 18
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii).
punto 19
Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.
punto 20
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro.
punto 21
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.
punto 22
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze del caso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
23/24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi alla Corte di cassazione del Belgio, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione del Belgio con sentenza 16 giugno 1976, afferma in diritto: 1o La nozione di «Stato membro in cui il lavoratore risiede», richiamata dall'art. 71, n. 1, lett. b), ii) del regolamento n. 1408/71, va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi. 2o L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio», nella stessa disposizione, implica semplicemente che la nozione di residenza in uno Stato non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro. 3o Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze del caso.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 febbraio 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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