Sez. L, Sentenza n. 10266 del 02/10/1991 (Rv. 474071 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Omissione od inesistenza della stessa - Conseguenze - Ricorso - Inefficacia - Vizi - Sanatoria - Effetti "ex tunc o ex nunc" - Rispettive condizioni.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito del lavoro, il ricorso d'appello tempestivamente depositato nella cancelleria del giudice "ad quem" diviene inefficace - e quindi inidoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza appellata se ad esso segua una notificazione giuridicamente inesistente del ricorso stesso ovvero tale notificazione sia totalmente omessa: in tal caso il vizio può essere sanato con effetto "ex tunc" solo quando non venga eccepito dall'appellato costituitosi, mentre nell'apposta ipotesi di mancata costituzione di quest'ultimo, la rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice, non diversamente dalla costituzione avvenuta con proposizione di detta eccezione ha efficacia sanante soltanto "ex nunc" e perciò inidonea a travolgere il giudicato formale che sia maturato nelle more.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)