Sez. 1, Sentenza n. 5908 del 27/05/1995 (Rv. 492502 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Creditori esclusi - Termine per la costituzione - Natura - Termine perentorio - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Il termine di cinque giorni prima dell'udienza, entro il quale, a norma dell'art. 98 L.F., debbono costituirsi i creditori esclusi dallo stato passivo del fallimento, ha carattere perentorio e la sua inosservanza importa la decadenza dell'opposizione, nonché l'estinzione del giudizio, senza che possa avere efficacia sanante la circostanza che il curatore si sia costituito al fine di rilevare l'intervenuta decadenza e sollecitare la pronuncia di estinzione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)