Sez. L, Sentenza n. 20609 del 09/09/2013 (Rv. 627941 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA
In tema di impugnazioni, non è configurabile l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. nel caso in cui, proposta dall'attore una domanda di condanna quantificante ed essendosi pronunciato il giudice solo sull' "an" del credito azionato, la decisione sia impugnata dal convenuto soccombente che invochi la regola della impossibilità di separazione del giudizio sull'an da quello sul quantum, non essendo prospettabile un'utilità giuridica che possa derivare all'appellante dall'accoglimento del gravame ed, essendo, semmai, interesse del creditore censurare la decisione che abbia, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, proceduto alla detta scissione, procrastinando la tutela del diritto azionato. (Nella specie, il debitore aveva dedotto, in uno dei motivi di ricorso, che la violazione dell'art. 278 cod. proc. civ. avrebbe dovuto indurre la Corte del merito a rilevare la nullità della sentenza di primo grado e la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dello stesso e, comunque, condurre al rigetto della domanda per assoluta carenza di prova in ordine al "quantum" della pretesa; la S.C., nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso, ha affermato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)