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Sez. 1, Sentenza n. 8934 del 12/04/2013 (Rv. 626025 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Presupposto - Soccombenza sostanziale - Contenuto - Sentenza che revoca la cessione di quote di partecipazione societaria - Impugnazione da parte della società - Interesse - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626025-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la cessione delle quote di partecipazione ad una società (nella specie una s.r.l.) sia stata revocata ex art. 2901 cod. civ., non sussiste l'interesse della società medesima ad impugnare la decisione, attesa la mancanza di modificazioni di proposte situazioni giuridiche e rivelandosi di mero fatto, quindi privo di tutela giuridica, il dedotto interesse alla conservazione del carattere familiare della compagine societaria, ovvero di evitare l'asserito disonore collegato alla vendita coattiva delle quote.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)