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Sez. 2, Sentenza n. 6684 del 23/05/2000 (Rv. 536793 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Giudizio di appello - Cancellazione dall'albo del difensore di una delle parti in corso di giudizio - Mancata comunicazione al giudice - Conseguenze - Obbligo di interruzione del processo - Insussistenza - Nullità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536793-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'albo professionale del difensore di una delle parti nel corso di un giudizio (nella specie, di appello) non comporta né l'interruzione del processo se ignota al giudice procedente ed alle altre parti, né, conseguentemente, la nullità della sentenza per mancata declaratoria di una interruzione causata da un evento ignoto al giudice procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)