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Sez. 3, Sentenza n. 25641 del 17/12/2010 (Rv. 615257 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Cancellazione dell'avvocato dall'albo professionale per motivi disciplinari - Interruzione ai sensi dell'art. 301 cod.proc.civ. - Omissione - Conseguenze - Conversione della nullità in motivo di impugnazione - Legittimazione a far valere l'inosservanza delle norme sull'interruzione - Della sola parte colpita dall'evento interruttivo - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615257-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, cod. proc. civ. - determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità é soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l'impugnazione - che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall'evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull'interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Legge 17/02/1971 num. 91 art. 1, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)