Sez. 4, Sentenza n. 9830 del 13/11/1984 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170850 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE - RETROMARCIA - IMPEDIMENTO DELLA VISUALE RETROSTANTE - OBBLIGO DI AVVALERSI DI PERSONA CHE COADIUVI DA TERRA - SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ DI QUESTA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE - RETROMARCIA - IMPEDIMENTO DELLA VISUALE RETROSTANTE - OBBLIGO DI AVVALERSI DI PERSONA CHE COADIUVI DA TERRA - SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ DI QUESTA.*
Dalla osservanza di norme di comune prudenza e delle prescrizioni generiche di comportamento contenute nell'art. 101 cod. strad. Scaturisce per il conducente che si accinga ad effettuare una manovra di retromarcia l'Obbligo di avvalersi di persona idonea che lo coadiuvi da terra, qualora la sagoma del veicolo, il carico o altre cause impediscano la visuale dello spazio retrostante, senza peraltro che venga meno l'Obbligo di sincerarsi della idoneità della posizione assunta dal collaboratore, a mezzo dei vari apparecchi esistenti presso il posto di guida, a salvaguardia della sua incolumità.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)