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Sez. 4, Sentenza n. 2176 del 28/06/1985 Ud. (dep. 18/03/1986) Rv. 172163 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE - IN GENERALE - MANOVRA DI RETROMARCIA - COADIUVANTE DA TERRA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172163-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE - IN GENERALE - MANOVRA DI RETROMARCIA - COADIUVANTE DA TERRA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE - INDIVIDUAZIONE.*

Il conducente, che si accinga ad effettuare una manovra di retromarcia, ha l'Obbligo di avvalersi di persona idonea che lo coadiuvi da terra, qualora la sagoma del veicolo, il carico o altra causa impediscano la visuale dello spazio retrostante; tuttavia lo incarico affidato ad altri di dirigere da terra la manovra del veicolo non esclude l'Obbligo del conducente di sincerarsi, con costante contatto visivo, della idoneità della posizione assunta da detto collaboratore e quello di controllare per proprio conto, a mezzo dei vari apparecchi esistenti presso il posto di guida, la situazione dei luoghi in rapporto alla marcia del veicolo. (Conf mass n 170850).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)