Sez. 5, Sentenza n. 6548 del 08/05/1998 Ud. (dep. 03/06/1998) Rv. 212137 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Diritto di critica - Limiti - Rilevanza sociale - Correttezza delle espressioni - Presupposto - Notizia corrispondente al vero - Verifica - Estensione - Fatti marginali - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa l'esercizio del diritto di critica incontra i limiti della rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza delle espressioni usate e presuppone una notizia che ad esso preesiste (momento che attiene ancora al diritto di cronaca), con la conseguenza che sussiste l'obbligo dell'articolista di esercitare la propria critica esclusivamente su dei fatti del cui nucleo fondamentale (con esclusione, cioè, dei fatti marginali, che pur se esatti, sono penalmente irrilevanti) ha verificato la corrispondenza al vero. (Fattispecie in cui la Corte ha distinto tra oggetto della notizia sottoposta a critica, costituita dal rapporto di interessi di un giornalista con il gruppo Fininvest e dalla sua appartenenza politica al partito "Forza Italia", e indizio di tale rapporto, costituito dal fatto marginale della pubblicazione di un libro presso la casa editrice "Mondadori").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)