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Sez. 5, Sentenza n. 5941 del 05/04/2000 Ud. (dep. 22/05/2000) Rv. 216120 - 01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Diritto di cronaca e di critica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie: obbligo di verifica da parte del giornalista.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216120-01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA

Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art.51 cod.pen. per il reato di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo della attendibilità della fonte. (Nella fattispecie la Corte, in accoglimento del ricorso della parte civile, ha affermato che l'avere il giornalista ricavato i fatti dall'esposto di un privato, non lo esime dal dovere di verifica e controllo della veridicità della notizia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)