Sez. 3, Sentenza n. 11170 del 03/10/1984 Ud. (dep. 18/12/1984) Rv. 167115 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - IDONEITÀ AD ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ PENALE - FATTO POSITIVO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FATTISPECIE: MANCATA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ SUL LAVORO NELL'IMPIEGO DI RADIAZIONI IONIZZANTI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - IDONEITÀ AD ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ PENALE - FATTO POSITIVO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FATTISPECIE: MANCATA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ SUL LAVORO NELL'IMPIEGO DI RADIAZIONI IONIZZANTI.*
In materia contravvenzionale la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale soltanto qualora il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere. (nella specie, relativa a violazione di norme poste a tutela dei lavoratori per l'impiego di radiazioni, il ricorrente invece prospettava, quale causa della buona fede, un fatto negativo e cioè la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare). (V mass n 152382; (V mass n 152383; (V mass n 137873; (V mass n 147971; (Conf mass n 130302).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 39, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 13/02/1964 num. 185 art. 61 lett. B, DPR 13/02/1964 num. 185 art. 69, DPR 13/02/1964 num. 185 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)