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Sez. 1, Sentenza n. 1967 del 16/01/1981 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147971 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - COSCIENZA DELL'ANTIGIURIDICITA DELLA CONDOTTA O INTENZIONE DI VIOLARE LA LEGGE PENALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147971-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - COSCIENZA DELL'ANTIGIURIDICITA DELLA CONDOTTA O INTENZIONE DI VIOLARE LA LEGGE PENALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In materia contravvenzionale, il vigente codice penale ha adottato una concezione naturalistica dell'elemento soggettivo del reato, non esigendo ne la coscienza dell'antigiuridicita della condotta ne la intenzione di violare la legge penale. (V mass n 135387; (V mass n 132269; (V mass n 130302; (Conf mass n 137873; (Conf mass n 129887).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 com. 4, Cod. Pen. art. 43 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)