Sez. 1, Sentenza n. 566 del 01/03/1973 (Rv. 362624 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - CONDIZIONI - LIMITI - DIVERSA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE - PRESUPPOSTO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - CONDIZIONI - LIMITI - DIVERSA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE - PRESUPPOSTO.*
L'autorita del giudicato penale in Sede civile e limitata alla sussistenza dei fatti materiali (intesi nella loro realta fenomenica ed oggettiva); ma essa non preclude una diversa valutazione dei fatti stessi ai fini propri del giudizio civile, in relazione alla diversa configurazione giuridica che in tale giudizio essi assumono. Il giudicato sostanziale, peraltro, non si estende se non alle questioni che, sia pure affrontate in motivazione, si pongano quale premessa necessaria della decisione. (Conf 3501/71, mass n 355139).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)