Sez. 5, Sentenza n. 19491 del 29/09/2004 (Rv. 577404 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 413 del 1991 - Riscossione delle maggiori somme dovute e di quelle non versate - Termine ex art. 39 della legge stessa - Osservanza - Iscrizione in ruolo speciale e consegna dei ruoli - Sufficienza - Notificazione della cartella esattoriale - NecessitĂ - Esclusione - Decorrenza del termine "dall'anno 1992", ai sensi della norma predetta - Interpretazione - Scadenza al 31 dicembre 1997 - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 39, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, lĂ dove prevede che, entro il termine stabilito dal precedente terzo comma (che richiama in proposito il primo comma dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo all'epoca vigente), le maggiori somme dovute e quelle non versate sono riscosse mediante iscrizioni in ruolo speciale, va interpretato nel senso che entro il termine - quinquennale - predetto deve essere eseguita l'iscrizione a ruolo e la consegna dei ruoli all'organo competente e non anche la notificazione della cartella esattoriale al contribuente. Inoltre, la previsione, contenuta nel citato terzo comma, secondo cui il termine in questione deve essere "calcolato con decorrenza dall'anno 1992" va intesa facendo riferimento all'intero anno 1992, con la conseguenza che il termine in esame deve ritenersi scaduto alla data del 31 dicembre 1997.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 39, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)