Sez. 3, Sentenza n. 153 del 18/01/1974 (Rv. 367727 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - ESTREMI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE - ESTREMI.*
Ai fini della proroga dell'affitto agrario, la qualifica di coltivatore diretto va stabilita sulla base di un rapporto di proporzionalita fra il fabbisogno di attivita lavorativa del fondo che si considera e la forza lavorativa familiare che vi trova impiego. Il primo termine del rapporto, che e la base del calcolo, e costituito da quel che occorre, in giornate lavorative e, quindi, in unita lavorative, per far fronte alle normali necessita di coltivazioni di quel determinato fondo, tenuto conto della sua estensione, del tipo di coltura, estensiva o intensiva, praticatovi, del sistema di coltivazione, nonche dell'ausilio di mezzi meccanici. Il secondo termine del rapporto e costituito dalla forza lavorativa propria dell'affittuario e della sua famiglia; la quale forza lavorativa non e quella disponibile, quella, cioe, che il nucleo familiare del coltivatore sarebbe capace di destinare alla coltivazione del fondo, ma e la forza lavorativa familiare che in essa e effettivamente impiegata; con la conseguenza che, ai fini della proroga, non e rilevante la mera disponibilita, nel complesso familiare del conduttore, di una forza lavorativa eguale od anche esuberante rispetto alla terza parte del fabbisogno, quando effettivamente, nella coltivazione del fondo, sia impiegata manodopera salariata in misura superiore ai due terzi. (Conf 2985'68, mass n 335810).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 25 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)