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Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 08/02/2012 (Rv. 621773 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA | Gita scolastica - Obblighi di prevenzione dei danni in capo all'istituto - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621773-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA

In tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni. (Fattispecie relativa al danno alla persona riportato da uno studente per l'uso improprio di una terrazza a livello della camera d'albergo occupata dal danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)