Sez. 1, Sentenza n. 4513 del 01/03/1988 Ud. (dep. 12/04/1988) Rv. 178101 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - AD UDIENZA FISSA - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DELL'UDIENZA PRECEDENTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - AD UDIENZA FISSA - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DELL'UDIENZA PRECEDENTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, disposto prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento stesso, non produce alcuna nullità del giudizio per violazione dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., qualora nella nuova udienza si verifichi un mutamento nella composizione del collegio giudicante rispetto a quella dell'udienza precedente. (Conf mass n 163401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)