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Sez. 2, Sentenza n. 10978 del 20/12/1994 (Rv. 489332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA | Istanza di concessione revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata - Ordinanza dell'istruttore - Reclamo - Procedimento di natura incidentale - Configurabilità - Indicazione della data della successiva udienza di trattazione contenuta nell'ordinanza reclamata - Efficacia - Conseguenze -.
Stato
decisa il 1994-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA

Il reclamo avverso l'ordinanza con la quale, nel giudizio d'appello, l'istruttore abbia pronunciato, ai sensi dell'art. 351, primo comma, cod. proc. civ., sull'istanza di concessione, revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, dà luogo ad un procedimento di natura incidentale, regolato dall'art. 357, che non influisce sulle modalità di svolgimento del procedimento principale di impugnazione. Conseguentemente rimane efficace, nonostante la proposizione del reclamo, l'indicazione della data della successiva udienza di trattazione contenuta nell'ordinanza, relativa all'esecuzione provvisoria, pronunciata dall'istruttore a seguito di riserva su tale questione, mentre non sono affetti da nullità né l'ordinanza collegiale che, provvedendo sul reclamo, nulla abbia disposto in ordine alla prosecuzione del giudizio d'appello, né la trattazione di quest'ultimo sulla base della fissazione di udienza compiuta dall'istruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 186, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)