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Sez. 3, Sentenza n. 6705 del 04/08/1987 (Rv. 454922 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA - CONCESSIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - SINDACATO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE O DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454922-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA - CONCESSIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - SINDACATO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE O DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di appello le istanze di concessione, revoca o sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado danno luogo ad un autonomo e distinto procedimento, strutturalmente differenziato rispetto al processo di impugnazione senza che la connessione funzionale fra il provvedimento ordinatorio sull'esecuzione provvisoria e la pronuncia di merito sul gravame possa escludere che i competenti organi giudiziari possano compiere, ai limitati fini dei provvedimenti previsti dall'art. 351 cod. proc. civ., la verifica del quantum appellatum, essendo investiti dei più ampi poteri di valutazione in ordine all'ambito della loro efficacia, nonché alla legittimità ed opportunità degli stessi, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione, né al giudice dell'opposizione all'esecuzione di sindacare l'esattezza di quei provvedimenti, soggetti esclusivamente al controllo del collegio in Sede di reclamo ovvero, in quanto ammissibile, nella fase della decisione definitiva. (V 617/79, mass n 396762).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)