diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 617 del 27/01/1979 (Rv. 396762 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA - ISTANZA DI CONCESSIONE, REVOCA O SOSPENSIONE - DECISIONE SU DI ESSA - SPETTANZA ALL'ISTRUTTORE E, IN SEDE DI RECLAMO, AL COLLEGIO - VIZIO DI OMESSO ESAME NELLA SENTENZA DECISORIA DEL GRADO D'APPELLO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396762-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA - ISTANZA DI CONCESSIONE, REVOCA O SOSPENSIONE - DECISIONE SU DI ESSA - SPETTANZA ALL'ISTRUTTORE E, IN SEDE DI RECLAMO, AL COLLEGIO - VIZIO DI OMESSO ESAME NELLA SENTENZA DECISORIA DEL GRADO D'APPELLO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio d'appello, l'istanza di concessione, revoca o sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado da luogo ad un autonomo e distinto procedimento e la esclusiva Competenza a pronunciarsi, con ordinanza, ai sensi dell'art 351 cod proc civ spetta all'istruttore o al Presidente del collegio, e, in Sede di reclamo, al collegio con ordinanza non impugnabile. Pertanto, essendo in Sede di decisione della causa esclusa ogni Competenza al riguardo del giudice di appello, non e configurabile il vizio di omessa pronuncia sulla detta istanza nella sentenza d'appello, che, in ogni caso, assorbe e sostituisce quella di primo grado, privando di pratica Rilevanza la sua esecuzione provvisoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)